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Costituire una Società per Azioni in Turchia: Guida 2026

Costituire una Società per Azioni in Turchia: Guida 2026

Forma giuridica, soci e organi

La Anonim Şirket (A.Ş.) è la forma di società per azioni prevista dal Codice di Commercio Turco (Türk Ticaret Kanunu – TTK). Può essere costituita anche da un solo socio, persona fisica o giuridica, ai sensi dell’articolo 338 TTK.

Il Consiglio di Amministrazione (Yönetim Kurulu) può essere composto anche da un solo membro (art. 359 TTK), che può essere una persona fisica oppure una persona giuridica rappresentata da un delegato.

La rappresentanza legale della società spetta al consiglio di amministrazione, salvo diversa previsione statutaria (art. 370 TTK).

Fonte: Türk Ticaret Kanunu artt. 338, 359, 370

Capitale sociale minimo aggiornato

In base al Decreto Presidenziale n. 7887, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2023 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2024:

  • Il capitale minimo per una A.Ş. è 250.000 TRY (in precedenza 50.000 TRY).

  • Per le società non quotate che adottano il sistema di capitale autorizzato (kayıtlı sermaye sistemi), il capitale iniziale minimo è 500.000 TRY (in precedenza 100.000 TRY).

  • Le società già costituite sotto tali soglie devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2026.

Fonte: Cumhurbaşkanlığı Kararı n. 7887 (Resmî Gazete, 25.11.2023)

Versamento del capitale

Secondo l’articolo 344 del Codice di Commercio Turco:

  • almeno il 25% del capitale in denaro deve essere versato prima della registrazione della società;

  • il saldo restante può essere versato entro 24 mesi dalla costituzione.

Sono inoltre ammessi conferimenti in natura, come beni, diritti o immobili, purché siano valutati tramite perizia e regolarmente trasferiti alla società.

Fonte: Türk Ticaret Kanunu art. 344

Procedura di costituzione della società

La costituzione di una società per azioni in Turchia avviene generalmente attraverso le seguenti fasi:

  • preparazione dell’atto costitutivo e dello statuto sociale;

  • traduzione giurata e apostille dei documenti dei soci stranieri;

  • inserimento della società nel sistema elettronico MERSİS (Registro delle Imprese);

  • versamento del capitale iniziale su un conto bancario temporaneo;

  • registrazione presso la Direzione del Registro del Commercio (Ticaret Sicil Müdürlüğü);

  • pubblicazione nella Gazzetta del Registro del Commercio (Ticaret Sicil Gazetesi);

  • ottenimento del codice fiscale turco (Vergi Kimlik Numarası);

  • apertura del conto bancario operativo;

  • iscrizione alla Camera di Commercio competente;

  • attivazione fiscale e previdenziale presso l’amministrazione fiscale e il sistema SGK.

Fonte: Ministero del Commercio della Repubblica di Turchia – Guida ufficiale MERSİS (2025)

Settori regolamentati e licenze speciali

La costituzione di una società per azioni non richiede generalmente autorizzazioni preventive.

Tuttavia, alcuni settori sono soggetti a regolamentazioni specifiche e richiedono licenze o autorizzazioni speciali, tra cui:

  • settore bancario e finanziario

  • assicurazioni

  • energia

  • telecomunicazioni

  • media e radiotelevisione

  • sanità

  • istruzione

In questi casi possono essere necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, come BDDK, SPK o EMRA.

Fonte: legislazione settoriale turca

Dirigenti e lavoratori stranieri

Essere azionista o membro del consiglio di amministrazione di una società turca non conferisce automaticamente il diritto di lavorare in Turchia.

Per svolgere attività operative o gestionali è necessario ottenere un permesso di lavoro (Çalışma İzni) e, ove richiesto, anche un permesso di soggiorno (İkamet İzni).

Fonte: Legge n. 4817 sui Permessi di Lavoro degli Stranieri – Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale

Check-list per l’investitore italiano

Per costituire una società per azioni in Turchia è consigliabile verificare i seguenti passaggi:

  • scelta del tipo di capitale (capitale fisso o autorizzato);

  • redazione di uno statuto conforme al Codice di Commercio Turco;

  • versamento del 25% del capitale prima della registrazione;

  • traduzioni notarili dei documenti societari italiani;

  • nomina del consiglio di amministrazione;

  • deposito delle firme autorizzate;

  • iscrizione fiscale e previdenziale (VKN e SGK);

  • eventuale richiesta di permessi di lavoro e soggiorno per dirigenti stranieri.

Aspetti fiscali

Le società per azioni in Turchia sono soggette all’imposta sul reddito delle società (Kurumlar Vergisi).

Per il 2025, l’aliquota dell’imposta societaria è pari al 25%.

I dividendi distribuiti a soci non residenti sono generalmente soggetti a una ritenuta alla fonte del 10%, salvo eventuali riduzioni previste dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Turchia (1990).

Fonte: Legge n. 5520 sull’Imposta sulle Società – Ministero delle Finanze turco

Conclusione

Costituire una società per azioni (A.Ş.) in Turchia rappresenta oggi una procedura relativamente rapida e accessibile per gli investitori italiani.

La liberalizzazione degli investimenti stranieri e l’integrazione elettronica del sistema MERSİS hanno semplificato notevolmente il processo di costituzione societaria.

Una pianificazione accurata, accompagnata da assistenza legale e fiscale qualificata, consente di garantire sicurezza giuridica e ottimizzazione fiscale tra Italia e Turchia.

Fonti e riferimenti

Türk Ticaret Kanunu n. 6102 (artt. 338, 344, 359, 370)
Cumhurbaşkanlığı Kararı n. 7887 – Resmî Gazete, 25.11.2023
Ministero del Commercio (Ticaret Bakanlığı) – Guida ufficiale MERSİS 2025
Legge n. 5520 sull’Imposta sulle Società
Legge n. 4817 sui Permessi di Lavoro degli Stranieri
Convenzione Italia–Turchia contro la doppia imposizione (L. n. 309/1993)

Contatti

EKE HUKUK – Avv. Selman Eke
Avvocato | Diritto Internazionale Italia–Turchia
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Tel: +39 333 877 7282
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