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Doppia imposizione tra Italia e Turchia: guida per lavoratori italiani

Doppia imposizione tra Italia e Turchia: guida per lavoratori italiani

Lavorare tra Italia e Turchia: la doppia imposizione fiscale spiegata ai lavoratori italiani e residenti turchi

Introduzione

Negli ultimi anni, la mobilità professionale tra Italia e Turchia è aumentata in modo significativo. Molti cittadini italiani lavorano in Turchia oppure collaborano con aziende turche, sia in presenza sia da remoto. Questa situazione solleva spesso interrogativi importanti su dove e come debbano essere tassati i redditi percepiti.

In qualità di avvocato abilitato in Turchia e laureato in Italia, con esperienza nella consulenza legale e fiscale internazionale, è fondamentale chiarire il funzionamento dell’accordo contro la doppia imposizione tra Italia e Turchia e offrire indicazioni pratiche ai lavoratori che operano tra i due Paesi.

Che cos’è la doppia imposizione fiscale

La doppia imposizione fiscale si verifica quando due Stati diversi pretendono di tassare lo stesso reddito della stessa persona.

Questo fenomeno si verifica generalmente quando un individuo mantiene collegamenti fiscali con entrambi gli Stati, ad esempio quando vive in uno Stato ma lavora nell’altro oppure quando percepisce redditi da fonti estere.

Per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte, molti Paesi stipulano convenzioni bilaterali che stabiliscono quale Stato abbia il diritto principale di imposizione e come evitare la duplicazione dell’imposta.

La convenzione tra Italia e Turchia

L’accordo contro la doppia imposizione tra Italia e Turchia è stato firmato il 27 luglio 1990 ed è entrato in vigore il 12 ottobre 1993.

Questa convenzione ha due obiettivi principali:

  • evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi

  • prevenire fenomeni di evasione fiscale internazionale

L’accordo si applica a diversi tipi di reddito, tra cui:

  • redditi da lavoro dipendente

  • pensioni

  • dividendi

  • interessi

  • royalties

  • altri redditi di natura economica

La convenzione stabilisce criteri precisi per determinare quale Stato ha il diritto di tassare il reddito e introduce meccanismi di compensazione fiscale.

Residenza fiscale: il criterio principale

Uno degli elementi fondamentali per applicare correttamente la convenzione è la determinazione della residenza fiscale.

In Italia una persona è considerata fiscalmente residente se:

  • soggiorna nel Paese per più di 183 giorni all’anno

  • oppure ha il centro dei propri interessi economici o familiari in Italia

In Turchia la residenza fiscale si determina generalmente quando una persona:

  • rimane nel Paese per più di 183 giorni nell’anno fiscale

  • oppure ha una presenza stabile e continuativa sul territorio turco

Quando una persona risulta residente in entrambi gli Stati, la convenzione prevede criteri di prevalenza che permettono di stabilire quale Stato debba essere considerato la residenza fiscale principale.

Tassazione dei redditi da lavoro

Secondo l’articolo 15 della convenzione fiscale tra Italia e Turchia, i redditi da lavoro dipendente sono generalmente tassati nello Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta.

Tuttavia esiste una importante eccezione.

Se il lavoratore:

  • rimane nello Stato di lavoro per meno di 183 giorni

  • è pagato da un datore di lavoro non residente nello Stato di lavoro

  • e il costo del lavoro non è sostenuto da una stabile organizzazione locale

allora il reddito viene tassato esclusivamente nello Stato di residenza.

Alcuni esempi pratici

Un cittadino italiano residente in Italia che lavora da remoto per una società turca viene generalmente tassato in Italia.

Un cittadino italiano che lavora fisicamente in Turchia per più di 183 giorni per una società turca viene normalmente tassato in Turchia.

Un lavoratore italiano temporaneamente distaccato in Turchia può essere tassato secondo regole diverse, a seconda della durata del distacco e della struttura contrattuale.

Ogni situazione deve comunque essere analizzata caso per caso.

Come si evita la doppia imposizione

La convenzione tra Italia e Turchia prevede due strumenti principali per evitare la doppia tassazione.

Il primo è il credito d’imposta. In questo caso lo Stato di residenza riconosce al contribuente un credito per le imposte già pagate nell’altro Stato.

Il secondo è il metodo dell’esenzione, che in alcuni casi consente allo Stato di residenza di escludere dalla tassazione i redditi già tassati all’estero.

In Italia viene generalmente applicato il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR.

Obblighi pratici per i lavoratori italiani

Chi lavora tra Italia e Turchia dovrebbe seguire alcune regole fondamentali:

  • verificare con precisione la propria residenza fiscale

  • richiedere un certificato ufficiale di residenza fiscale

  • dichiarare correttamente i redditi percepiti all’estero

  • conservare tutta la documentazione fiscale rilasciata nel Paese estero

  • consultare un esperto legale o fiscale per applicare correttamente la convenzione internazionale

Una corretta pianificazione fiscale riduce il rischio di errori e contestazioni da parte delle autorità fiscali.

Il ruolo dell’avvocato internazionale

Uno studio legale con esperienza tra Italia e Turchia può offrire assistenza in diversi ambiti, tra cui:

  • analisi personalizzata della convenzione fiscale

  • pianificazione preventiva della posizione fiscale

  • supporto nella gestione delle dichiarazioni dei redditi internazionali

  • coordinamento tra consulenti fiscali italiani e turchi

  • assistenza nei contenziosi fiscali transnazionali

Conclusioni

La doppia imposizione fiscale tra Italia e Turchia può essere evitata se le norme della convenzione bilaterale vengono applicate correttamente.

Una consulenza legale qualificata consente ai lavoratori internazionali di gestire la propria posizione fiscale in modo sicuro e conforme alla legge, evitando rischi e duplicazioni di imposta.

Avvocato Italiano in Turchia Selman EKE – Un ponte legale tra Italia e Turchia.

Contatti

EKE HUKUK – Avv. Selman Eke
Avvocato | Diritto Internazionale Italia–Turchia
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