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Doppia Residenza Italia-Turchia: Guida Legale 2026

Negli ultimi anni il tema della doppia residenza Italia Turchia è diventato sempre più rilevante per cittadini italiani che vivono o lavorano tra i due Paesi. Comprendere la differenza tra residenza civile e residenza fiscale è essenziale per evitare problemi legali e fiscali.

Questo articolo analizza il quadro giuridico aggiornato al 2025, spiegando le norme applicabili in Italia e in Turchia e i criteri previsti dalla convenzione contro la doppia imposizione.

Introduzione

Negli ultimi anni, grazie alla crescente mobilità fra Italia e Turchia e agli intensi rapporti economici, molti cittadini italiani scelgono di risiedere stabilmente in Turchia pur mantenendo legami personali o patrimoniali in Italia. In questo contesto, comprendere la differenza tra residenza civile e residenza fiscale, nonché le conseguenze giuridiche della doppia residenza, è fondamentale per garantire conformità e tutela legale.

Sempre più professionisti, imprenditori e pensionati italiani decidono infatti di vivere tra i due Paesi. Questa situazione può generare dubbi sulla corretta individuazione della residenza fiscale e sugli obblighi dichiarativi.

Residenza fiscale in Turchia

La legge turca n. 193 sull’Imposta sul Reddito prevede che una persona sia considerata residente fiscale se vive in Turchia per almeno 183 giorni in un anno solare oppure se dispone di un’abitazione permanente nel Paese con legami familiari o economici.

In tal caso, il residente fiscale è soggetto al principio della tassazione mondiale, cioè viene tassato in Turchia su tutti i redditi prodotti sia nel Paese sia all’estero.

Coloro che soggiornano in Turchia per meno di 183 giorni e non possiedono un domicilio permanente sono invece considerati non residenti e sono tassati esclusivamente sui redditi di fonte turca.

Convenzione Italia–Turchia contro la doppia imposizione

Italia e Turchia hanno firmato una Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione ad Ankara il 27 luglio 1990. L’obiettivo dell’accordo è evitare che lo stesso reddito venga tassato in entrambi i Paesi.

L’articolo 4 della Convenzione stabilisce i criteri utilizzati per determinare la residenza fiscale prevalente in caso di doppia residenza:

  • abitazione permanente

  • centro degli interessi vitali

  • dimora abituale

  • nazionalità

  • accordo tra le autorità fiscali dei due Stati in caso di controversia

Questi criteri permettono di individuare lo Stato che ha il diritto principale di tassazione.

Obblighi dichiarativi e rischi fiscali

Un cittadino italiano che risulta residente fiscalmente in entrambi i Paesi deve rispettare gli obblighi fiscali previsti dalle normative nazionali.

In Italia:

  • presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi Persone Fisiche)

  • compilazione della sezione RW per dichiarare attività e redditi detenuti all’estero

In Turchia:

  • dichiarazione dei redditi mondiali se la persona è considerata residente fiscale

Per evitare la doppia imposizione viene applicato il credito d’imposta estero, che consente di detrarre le imposte pagate in uno Stato da quelle dovute nell’altro.

L’omessa dichiarazione di redditi esteri può comportare in Italia sanzioni significative ai sensi del D.L. 167/1990.

Aspetti pratici

Chi soggiorna in Turchia per più di 183 giorni è generalmente tenuto a richiedere il numero fiscale turco (Vergi Kimlik Numarası).

In alcuni casi può essere necessario anche registrarsi presso il sistema di sicurezza sociale turco SGK.

Per i residenti fiscali in Turchia è obbligatoria la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Dal lato italiano, è spesso consigliabile iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) per attestare ufficialmente il trasferimento della residenza fuori dall’Italia.

Conclusione

La doppia residenza tra Italia e Turchia rappresenta una situazione giuridica complessa ma gestibile con una corretta pianificazione fiscale e legale.

Documentare i propri spostamenti, mantenere una chiara tracciabilità della residenza e dichiarare correttamente i redditi consente di evitare problemi fiscali e di vivere serenamente tra due ordinamenti giuridici diversi.

Una consulenza professionale qualificata può aiutare cittadini e imprenditori a gestire correttamente la propria posizione fiscale tra Italia e Turchia.

Fonti e riferimenti

Legge turca n. 193 – Imposta sul Reddito
D.P.R. 917/1986 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Italia)
Convenzione Italia–Turchia contro le doppie imposizioni (L. 309/1993)
Göç İdaresi Başkanlığı – Portale ufficiale e-Ikamet
Agenzia delle Entrate – Guida per i residenti all’estero (AIRE)
PWC Tax Summaries – Turkey, Individual Taxation (2025)

Contatti

EKE HUKUK – Avv. Selman Eke
Avvocato | Diritto Internazionale Italia–Turchia
🌐 www.studiolegaleeketurchia.com.tr
🌐 www.studiolegaleeketurchia.com
Tel: +39 333 877 7282
Email: avvselmaneke@legaleeke.com
Sedi: İzmir – Perugia – Milano