Apertura Filiale in Turchia per Società Italiane: Guida Legale 2026
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Negli ultimi anni, molte società italiane hanno scelto di espandere la propria presenza in Turchia aprendo una filiale (şube). La Turchia offre un quadro legale trasparente e una posizione strategica vantaggiosa per gli investitori. Aprire una filiale consente di operare direttamente, mantenendo la personalità giuridica italiana.
Fonti: Legge n. 4875 sugli Investimenti Esteri Diretti; Türk Ticaret Kanunu (TTK) art. 40 e seguenti.
Cos’è una “Şube”
Una filiale (şube) è un’estensione della società madre estera, senza personalità giuridica autonoma. Essa opera con un proprio codice fiscale turco (VKN), un conto bancario e una sede locale, ma sotto la responsabilità della casa madre italiana.
Fonte: TTK art. 40; Ministero del Commercio – Guida MERSİS 2026.
Vantaggi per le Società Italiane
Nessun capitale minimo richiesto.
Gestione semplificata senza organi collegiali.
Registrazione rapida (2–3 settimane).
Tassazione trasparente e coordinata con la Convenzione Italia-Turchia.
Partecipazione diretta a gare pubbliche e progetti.
Fonti: Legge 4875; Convenzione Italia–Turchia 1990.
Procedura di Apertura
Documenti richiesti:
Delibera del CdA che autorizza la filiale.
Statuto e atto costitutivo tradotti e apostillati.
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio italiana.
Procura al rappresentante in Turchia.
Modulo MERSİS e dichiarazioni fiscali.
Passaggi:
Registrazione nel MERSİS.
Presentazione al Ticaret Sicil Müdürlüğü.
Pubblicazione nella Ticaret Sicil Gazetesi.
Ottenimento del VKN.
Apertura del conto bancario.
Richiesta di permesso di lavoro per dirigenti stranieri.
Fonti: Ministero del Commercio – Guida MERSİS 2025; Resmî Gazete 25.11.2023.
Tassazione della Filiale
Kurumlar Vergisi: 25% sui profitti.
Ritenuta: 10% sui trasferimenti alla casa madre.
IVA: 20%.
Deduzioni per spese operative in loco.
Fonti: Legge n. 5520 – Corporate Tax; Convenzione Italia–Turchia.
Rappresentante Legale
Ogni filiale deve avere un rappresentante residente in Turchia, autorizzato a firmare in nome della società italiana. Il rappresentante può essere cittadino turco o straniero con permesso di soggiorno valido.
Fonte: TTK art. 40; Legge n. 4817 sui Permessi di Lavoro.
Confronto Rapido
| Caratteristica | Filiale (ŞUBE) | Società Locale (Ltd./A.Ş.) |
|---|---|---|
| Personalità giuridica | ❌ No | ✅ Sì |
| Capitale minimo | Nessuno | 50.000–250.000 TRY |
| Responsabilità | Totale per la casa madre | Limitata |
| Fiscalità | Tassazione in Turchia (25%) | Idem |
| Gestione | Controllata dall’Italia | Autonoma |
| Immagine | Internazionale | Locale |
Vantaggi e Limiti
Vantaggi:
✅ Costituzione rapida e flessibile.
✅ Nessun capitale minimo.
✅ Integrazione diretta con la sede italiana.
Limiti:
⚠️ Responsabilità diretta della casa madre.
⚠️ Minore autonomia decisionale.
⚠️ Obbligo di rappresentante residente.
Fonti e Riferimenti (Aggiornamento 2025)
Türk Ticaret Kanunu n. 6102 – artt. 40 ss.
Legge n. 4875 – Investimenti Esteri Diretti.
Cumhurbaşkanlığı Kararı n. 7887 – Resmî Gazete 25.11.2023.
Ministero del Commercio – Guida MERSİS 2025.
Legge n. 5520 – Corporate Tax.
Legge n. 4817 – Permessi di Lavoro.
Convenzione Italia–Turchia (L. 309/1993).
Contatti
EKE HUKUK – Avv. Selman Eke
Avvocato | Diritto Internazionale Italia–Turchia
🌐 www.studiolegaleeketurchia.com.tr
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Tel: +39 333 877 7282
Email: avvselmaneke@legaleeke.com

